(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018) IL VICEPRESIDENTE Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive) ed in particolare l'art. 59 del Capo II (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, in conformita' alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al fine di ottenere l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive, mediante l'acquisto di arredi e attrezzature, l'effettuazione di lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all'esercizio di imprese turistiche, nonche' la realizzazione di parcheggi a servizio delle strutture ricettive alberghiere; Visto l'art. 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico) che, allo scopo di finanziare gli interventi sopra ricordati, prevede l'istituzione del Fondo per contributi alle imprese turistiche assegnandone le risorse annuali in gestione al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), quale referente unico dell'Amministrazione regionale delegato alla concessione degli incentivi in argomento, a valere su detto Fondo; Preso atto dell'intervenuta abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2018, degli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), cui fa riferimento il regolamento di attuazione emanato con proprio decreto 19 aprile 2017, n. 090/Pres., non piu' applicabile ai procedimenti avviati sulla base della sopravvenuta normativa di settore; Ravvisata, pertanto, la necessita' di procedere all'adozione di un nuovo regolamento di attuazione per la disciplina degli interventi di cui all'art. 59 della legge regionale n. 21/2016, a valere sulle risorse del Fondo per contributi alle imprese turistiche previsto dall'art. 38 della legge regionale n. 4/2016; Visto il testo del «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo")» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 698 del 21 marzo 2018; Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della giunta regionale n. 698 del 21 marzo 2018; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo")», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. BOLZONELLO