(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018) 
 
                          IL VICEPRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21  (Disciplina  delle
politiche regionali nel settore turistico  e  dell'attrattivita'  del
territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in  materia
di turismo e attivita' produttive) ed in particolare  l'art.  59  del
Capo II (Contributi in conto capitale alle  imprese  turistiche),  ai
sensi  del  quale  l'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a
concedere contributi in conto capitale, nella misura massima  del  50
per cento della spesa  ammissibile,  in  conformita'  alla  normativa
comunitaria in materia  di  aiuti  di  Stato,  al  fine  di  ottenere
l'incremento e il miglioramento delle strutture  ricettive,  mediante
l'acquisto di arredi e attrezzature,  l'effettuazione  di  lavori  di
ammodernamento,   ampliamento,   ristrutturazione   e   straordinaria
manutenzione,  comprese  la  costruzione  di  nuovi  edifici   e   la
realizzazione degli annessi impianti da destinare  in  via  esclusiva
all'esercizio di imprese  turistiche,  nonche'  la  realizzazione  di
parcheggi a servizio delle strutture ricettive alberghiere; 
  Visto  l'art.  38  della  legge  regionale  8  aprile  2016,  n.  4
(Disposizioni per il riordino e la  semplificazione  della  normativa
afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello  stesso  e
per  lo  sviluppo  economico)  che,  allo  scopo  di  finanziare  gli
interventi sopra  ricordati,  prevede  l'istituzione  del  Fondo  per
contributi alle imprese turistiche assegnandone le risorse annuali in
gestione al Centro di assistenza tecnica alle imprese  del  terziario
(CATT FVG),  quale  referente  unico  dell'Amministrazione  regionale
delegato alla concessione degli incentivi in argomento, a  valere  su
detto Fondo; 
  Preso atto dell'intervenuta abrogazione, a far data dal 1°  gennaio
2018, degli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002,
n.  2  (Disciplina  delle  professioni  turistiche  e   del   turismo
congressuale),  cui  fa  riferimento  il  regolamento  di  attuazione
emanato con proprio decreto 19 aprile 2017, n.  090/Pres.,  non  piu'
applicabile ai procedimenti avviati  sulla  base  della  sopravvenuta
normativa di settore; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di procedere all'adozione di  un
nuovo regolamento di attuazione per la disciplina degli interventi di
cui all'art. 59 della legge regionale  n.  21/2016,  a  valere  sulle
risorse del Fondo per contributi  alle  imprese  turistiche  previsto
dall'art. 38 della legge regionale n. 4/2016; 
  Visto il testo del «Regolamento concernente criteri e modalita' per
la  concessione  di  incentivi  alle  imprese  turistiche  ai   sensi
dell'art. 84-bis, comma  1,  lettera  b),  della  legge  regionale  5
dicembre 2005, n. 29 (Normativa  organica  in  materia  di  attivita'
commerciali e di somministrazione di  alimenti  e  bevande.  Modifica
alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina  organica  del
turismo")» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n.
17; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale n. 698 del  21  marzo
2018; 
  Dato  atto  che  il   presente   provvedimento   costituisce   fase
integrativa di efficacia  della  citata  deliberazione  della  giunta
regionale n. 698 del 21 marzo 2018; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento concernente criteri e  modalita'  per
la  concessione  di  incentivi  alle  imprese  turistiche  ai   sensi
dell'art. 84-bis, comma  1,  lettera  b),  della  legge  regionale  5
dicembre 2005, n. 29 (Normativa  organica  in  materia  di  attivita'
commerciali e di somministrazione di  alimenti  e  bevande.  Modifica
alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina  organica  del
turismo")», nel testo allegato che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                             BOLZONELLO